DIRITTO CIVILE - DIRITTO BANCARIO - DIRITTO DI FAMIGLIA
TRIBUNALE DI TORINO
PROCESSI FONSAI
PROCESSI FONSAI - TRIBUNALE DI
TORINO
A) PROCESSO
FONSAI BIS
Procedimento penale n. 24630/2013 RGNR
Tribunale di Torino - GUP Dr.ssa Paola Boemi
Imputati: Paolo Gioacchino Ligresti + 6 altri imputati
In tale procedimento, (ex) Fondiaria Sai deve rispondere a titolo di responsabile civile ai seni della Legge n. 231/01
Udienza preliminare: 27/1/ 2014
- 3/2/2014 - 21/2/2014 - 8/7/2014 - 27/10/2014 -
10/11/2014
- Con il decreto di rinvio a giudizio del 20/11/2013, il GUP di Torino, dr.ssa Paola Boemio ha fissato per il 27 gennaio 2014 l’udienza preliminare del secondo troncone del processo Fonsai. Si sono svolte, poi, le udienze del 3/2/2014 e del 21/2/2014, nel corso delle quali si sono costituite numerose parti civili, per richiedere il risarcimento dei danni derivati dall’acquisto o dalla mancata vendita dei titoli Fonsai e Milano Assicurazioni conseguenti alla diffusione di informazioni economiche non veritiere.
- Nel corso dell'udienza
dell'8/7/2014, si è svolto l'interrogatorio dell'imputato Spadacini, uno dei tre sindaci
della società. All'esito dell'esame, il PM ha chiesto di poter
iniziare e finire la discussione in un'unica udienza, insieme alle
difese degli imputati. Il GUP ha accolto la richiesta.
Per tale motivo, anche le parti (comprese le parti civili)
discuteranno e depositeranno le conclusioni alla prossima udienza,
che è stata fissata per il 27 ottobre ore 9:30 aula
4.
Procedimento penale n. 24072/2013 RGNR
Tribunale di Torino - GUP Dr.ssa Paola Boemi
Imputati: Ambrogio Virgilio
Udienza preliminare: 27/1/
2014
Procedimento riunito al procedimento 24630/2013 nel corso dell'udienza del 27/1/2014
Il proccesso FONSAI BIS si è diviso in due ulteriori procedimenti:
1) FONSAI BIS TORINO - RG.NR. Torino n. 24630/13 – RG. GIP Torino n. 23858/13- GUP P. Boemio - PM V. Nessi – M. Gianoglio
Nell'ambito di tale
procedimento, il 5/3/2014, il GUP di Torino, dott.ssa
Paola Boemio, ha accolto la richiesta di rito
abbreviato avanzata dai tre membri del collegio sindacale Fonsai
(Antonino D’Ambrosio, Benito Marino, Marco Spadacini).
Nel corso dell'udienza del
10/11/2014, il GUP di Torino, dott.ssa Paola Boemio, ha assolto i
tre imputati, per non aver commesso il fatto per insufficienza,
mancanza o contraddittorietà della prova. In sostanza il GUP ha
ritenuto insussistenti o non idonee le prove della loro
colpevolezza, presenti allo stato nel giudizio.
In seguito, la Procura delle
Repubblica presso il Tribunale di Torino ha appellato tale sentenza
di assoluzione.
I due imputati rimasti, sigg.ri Ambrogio Virgilio e Riccardo Ottaviani, sono invece stati rinviati a giudizio dal GUP del Tribunale di Torino, che ha ritenuto sussistere a loro carico elementi sufficienti per sostenere, in sede dibattimental,e l’accusa di falso in bilancio formulata dal PM. Tale processo procedimento è confluito nel PROCESSO FONSAI TORINO.
2) FONSAI BIS MILANO - RG. NR Milano n. 14442/2014 RG. GIP Milano n. 3304/14 – GUP A. Ghinetti – PM Orsi
In data 5 marzo 2014, il GUP di Torino ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, rispetto al reato di aggiotaggio, contestato agli imputati P.G. Ligresti, Gismondi e Bedogni, i quali perciò saranno sottoposti a processo avanti al GUP di Milano
La prima udienza del procedimento è stata fissata per il giorno 5/5/2015, avanti al Tribunale di Milano
B) MAXI PROCESSO
FONSAI
Procedimento penale n. 21713/2013 RGNR
Tribunale di Torino
Imputati: Salvatore Ligresti + 5 altri imputati
Udienza: 4/12/ 2013 - 13/12/2014
- 30/1/2014 - 10/4/2014 - 8/5/2014 -18/7/2014
- Nel corso dell'udienza del 10 aprile 2014, si sono costituite numerose parti civile. Sono state prima discusse tutte le eccezioni mosse dagli avvocati dell'imputata circa la competenza territoriale del procedimento. Il Tribunale di Torino, tuttavia, ha confermato la propria competenza territoriale. Il processo Fonsai continuerà avanti ai giudici torinesi.
- Le parti civili hanno notificato a Unpol Sai quale responsabile civile la relativa citazione, in riferimento a tutti i danni subiti per la vicenda Fonsai. La società si è costituita nel corso dell'udienza del 18/7/2014, sollevando numerose eccezioni in riferimento alla legittimità della propria citazione come responsabile civile. tali eccezioni, tuttavia, sono state tutte respinte dela tribunale di Torino, all'udienza del 9/10/2014.
- Nell'ipotesi di condanna conseguente al riconoscimento della responsabilità degli imputati per le condotte contestate, la Unipol Sai Ass.ni Spa potrebbe essere chiamata a risarcire i danni cagionati dagli stessi imputati ai risparmiatori fonsai.
- Sono in corso le audizioni dei testi della Procura e della difesa. In questi termini, il tribunale ha programmato un calendario di udienze con cadenza di 2 al mese fino a dicembre 2015, data in cui il Collegio prevede possa concludersi il processo, per poi ritirarsi in camera di consiglio per emettere la sentenza.
- Si segnala che, il 24/2/2015, la Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di
somme riconducibili alla famiglia Ligresti, per un ammontare di
circa 9,5 milioni di euro. Secondo quanto prevede il codice di
procedura penale, il sequestro conservativo disposto dal PM va a
vantaggio anche della parti civili.
SENTENZA
L'11 ottobre 2016, il Tribunale di Torino ha
condannato Salvatore Ligresti (6 anni e 1 mese), Jonella Ligresti
(5 anni e 8 mesi), Fausto Marchionni (5 anni e tre mesi), Riccardo
Ottaviani (2 anni e 6 mesi) per i reati di falso in bilancio e
manipolazione dei mercati. Il Tribunale ha invece assolto gli
imputati Talarico Antonio e Virgilio Ambrogio perché il fatto non
costituisce reato, ritenendo cioè mancante, insufficiente o
contraddittoria la prova sulla natura dolosa delle loro condotte,
pur essendo le stesse oggettivamente contrarie alla legge.
Il Tribunale ha altresì condannato gli imputati a risarcire agli
azionisti costituiti parti civili tutti i danni da costoro
subiti.
C) PROCESSO
FONSAI JONELLA LIGRESTI
Giudizio immediato per Jonella
Ligresti
Udienza:26/2/2014 - 10/4/2014 -
8/5/2014
IL Gip di Torino Sandra
Recchione ha respinto la richiesta di patteggiamento formulata da
Jonella Ligresti, in seguito all’accordo con la Procura della
Repubblica di Torino
- Il Gip ha ritenuto la pena proposta non congrua sia per la misura detentiva sia per quella pecuniaria pari a soli 30.000 euro, considerando non decisive, generiche e tardive le ammissioni sulla responsabilità della Ligresti. In particolare, il Gip ha sottolineato criticamente l’assenza di ogni risarcimento dei danni subiti dalle migliaia di risparmiatori Fonsai danneggiati.
- All'udienza del 26/2/2014, il tribunale di Torino ha rinviato al 10/4/2014 il giudizio pendente contro Jonella Ligresti - ex presidente della Fonsai accusata di falso in bilancio e manipolazione del mercato - per consentire la riunione, con gli altri tronconi del processo Fonsai.
- Nel corso dell'udienza del 10
aprile 2014, si sono costituite numerose parti civile. Sono state
prima discusse tutte le eccezioni mosse dagli avvocati
dell'imputata circa la competenza territoriale del procedimento. Il
Tribunale di Torino, tuttavia, ha confermato la propria competenza
territoriale. Il processo nei confronti dell'imputata Jonella
Ligresi continuerà avanti ai giudici
torinesi.
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
L'art. 74 cpp recita: "L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile ".
Se l'illecito penale ha prodotto
anche un danno, il soggetto (persona fisica o giuridica) che ha
subito tale danno può costituirsi parte civile nel processo penale
e far valere la propria richiesta di risarcimento.
Il termine per presentare la
domanda di costituzione di parte civile è preciso e relativamente
breve. La domanda, infatti, può essere proposta all'udienza
preliminare oppure nelle successive udienze, fino a quando non
viene dichiarata l'apertura del dibattimento.
L'Istanza prevede precise formalità e, in particolare, secondo l'art. 78 cpp deve a pena di inammissibilità i seguenti elementi:
a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
PERCHE' CONVIENE COSTITUIRSI PARTE CIVILE
In generale, conviene costituirsi parte civile in primis per ottenere dal giudice il riconoscimento in via provvisionale del danno subito, previa condanna dell'autore dell'illecito.
In secondo luogo, è opportuno costitursi per verificare la possibilità di concludere accordi transattivi con gli imputati.
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